Bacheca condominiale e privacy

Le bacheche condominiali devono contenere avvisi di carattere generale (comunicazioni ai condomini, anomalie nel funzionamento degli impianti, norme di condotta, etc..) e non comunicazioni che comportano l’uso di dati personali riferibili a singoli condòmini.

E’ da escludersi l’utilizzo della stessa per avvisi del  tipo “il sig. Barberini è pregato di passare in portineria per le quote relative alla riparazione dei cornicioni”,  come pure quelli che contengono indicazioni precise sulle autovetture di singoli condòmini.
Inoltre non si possono “notificare” ai condomini assenti il verbale di assemblea mediante affissione.
Per comunicazioni individuali è opportuno e obbligatorio ricorrere a modalità alternative che scongiurino il rischio che terze persone vengano a conoscenza delle informazioni relative a singoli condòmini o affittuari.
È consentito, invece, lasciare i verbali dell’assemblea nella cassetta delle lettere del singolo condomino.
Neppure situazioni di morosità possono essere affisse; tuttavia, eventuali inadempienze possono essere comunicate dall’amministratore agli altri condòmini al momento del rendiconto annuale oppure a seguito della richiesta effettuata da un condomino nell’esercizio del potere di vigilanza e controllo.
Le singole morosità possono anche essere oggetto di discussione nel corso dell’assemblea.

Un amministratore attento saprà mitigare l’esigenza di una corretta gestione contabile con il saper tutelare la privacy di condomini in – si spera, momentanee – difficoltà economiche.

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