La prescrizione dei crediti del condominio verso i singoli condòmini

La Cassazione sul punto si è espressa più volte e l’orientamento ormai consolidatosi nel tempo è che il termine prescrizionale sia di cinque anni. In tal senso, secondo la sentenza n. 4489 del 2014, avendo le spese condominiali “natura periodica”, il relativo credito è soggetto al disposto dell’art. 2948 cod. civ., in base al quale soggiace a prescrizione quinquennale tutto quello “che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”.

Ciò su cui non vi è uniformità di vedute è, invece, da quando decorra tale periodo.

Secondo un orientamento (espresso peraltro anche nella citata sentenza n. 4489/2014) il termine iniziale cui far riferimento è la data della delibera di approvazione della ripartizione del rendiconto.

Diversamente, secondo un altro indirizzo, la data da prendere in considerazione, sempre per la decorrenza del termine, è, più semplicemente, quella in cui è stato approvato il rendiconto. In questi termini si è pronunciata la Suprema Corte, con sentenza n. 15288 del 2005, secondo cui “l’obbligo dei condòmini di contribuire al pagamento delle spese condominiali sorge per effetto della delibera dell’assemblea che approva le spese stesse” e non a seguito dell’approvazione del relativo riparto, se deliberato successivamente. Questo perché, secondo i giudici, la delibera con cui si approva lo stato di ripartizione è “volta soltanto a rendere liquido un debito preesistente” e può, peraltro, anche mancare ove esistano le tabelle millesimali, le quali consentono “l’individuazione delle somme concretamente dovute dai singoli condòmini”.

Dubbi non sussistono, invece, sulla connessa questione della prescrizione del diritto del locatore al rimborso delle spese condominiali di spettanza del conduttore: il termine è sempre quinquennale.

Condividi!

Lascia un commento